Art. 10 — Lingua degli atti nello scambio di informazioni
La richiesta di informazioni sulle condanne e' redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto. La risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne e' redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua concordata con lo Stato richiedente.
Testo vigente dal 20 maggio 2016
