Fino all'emanazione da parte della Commissione europea del requisito di liquidita' previsto dall'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, trova applicazione l'articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, e i regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie. Rimane fermo, altresi', quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le modifiche apportate al titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 145-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. L'articolo 145, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica ai giudizi proposti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi di opposizione pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 144 e 144-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, ad eccezione dei riferimenti contenuti in disposizioni relative alle materie disciplinate dal titolo VI del medesimo decreto legislativo. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento agli articoli 53 e 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende effettuato rispettivamente agli articoli 53, 53-bis e 53-ter, e agli articoli 67 e 67-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Banca d'Italia ha accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «previste dall'articolo 144, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' il comma 8 del medesimo articolo 144».

Testo vigente dal 12 giugno 2015

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

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