Art. 2 — Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). Il trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, e' effettuato senza oneri e spese per il consumatore. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente comma e, in deroga a quanto stabilito nel periodo precedente, puo' stabilire che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializzazione, al consumatore possano essere addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario intervento di un soggetto terzo. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37)). I commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

Testo vigente dal 13 giugno 2017

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Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2017 al 13 giugno 2017. 1097 parole tolte, 170 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il presente articolo reca la disciplina sulla trasferibilita' dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. Ai fini del presente articolo, per «servizio di trasferimento» si intende il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento. Il servizio di trasferimento e' avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o piu' titolari, l'autorizzazione e' fornita da ciascuno di essi. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:

tolto: a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

tolto: b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;

tolto: c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e' responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore puo' chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' il comma 8 del medesimo articolo 144. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalita' con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioniaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. Il trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di … addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario intervento di un soggetto terzo. tolto: In caso di mancato rispetto delle modalita' e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente e' tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilita' esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. All'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari". Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16 nonche' le modalita' e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilita' dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 37. I commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3~art2 · fonte del testo

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