Art. 8 — Disposizioni transitorie e finali
In sede di prima applicazione, le disposizioni del presente decreto non si applicano alle universita' non statali legalmente riconosciute. Con decreto del Ministro sono individuati i termini e le modalita' di applicazione alle universita' non statali legalmente riconosciute. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sono disciplinate, altresi', le modalita' di iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 per gli studenti gia' iscritti, anche nelle universita' non statali legalmente riconosciute, sia ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, sia ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria di cui all'articolo 4, comma 3, e di riconoscimento dei CFU gia' acquisiti. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, nonche' alle riserve di posti previste dalle universita' per le accademie militari.
Testo vigente dal 16 maggio 2025
