Art. 6 — Disposizioni transitorie e finali

L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati dalle universita' statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le universita' telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalita' semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le universita' riconoscono le attivita' formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le universita' che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Testo vigente dal 19 novembre 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2021-11-08;163~art6 · fonte del testo

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