Art. 9 — Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
All'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264 le parole: «in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,» sono soppresse. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere f), g) e h) della legge di delega, per i corsi di studio afferenti alle classi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264.
Testo vigente dal 16 maggio 2025
