Art. 71-ter — Rimborso dei costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea
Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni europee, l'ufficio consolare rimborsa i costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi nei quali l'Italia non e' rappresentata entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi. 2. Se un cittadino italiano riceve in un Paese in cui l'Italia non e' rappresentata erogazioni analoghe a quelle di cui all'articolo 24, comma 2, la promessa di restituzione allo Stato italiano, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' chiedere il rimborso delle erogazioni anche nel caso in cui non sia stata firmata una promessa di restituzione in situazioni di crisi
Testo vigente dal 16 febbraio 2018
