Art. 70 — Percezione dei diritti consolari

La percezione dei diritti consolari e' comprovata mediante evidenze informatiche o, se cio' non e' possibile, mediante apposizione ed annullamento sugli atti di speciali marche o etichette. Il Ministero degli affari esteri autorizza, in via eccezionale ed in presenza di speciali ragioni, particolari modalita' di percezione dei diritti stessi. L'ufficio consolare puo' chiedere un'anticipazione dei diritti dovuti. L'ufficio consolare, in caso di dubbio circa l'assoggettabilita' di un atto a percezione consolare, ovvero circa l'applicabilita' ad esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte del Ministero degli affari esteri, la soluzione piu' favorevole agli interessati. Se non e' stato possibile provvedere in tutto o in parte alla percezione dei diritti consolari, ai crediti relativi si provvede, nei riguardi degli obbligati, in base alle norme generali sul recupero dei crediti dello Stato.

Testo vigente dal 13 maggio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71~art70 · fonte del testo

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