Art. 5 — Atti di delega
Le deleghe di cui all'articolo 4 sono conferite con decreto, di cui copia e' affissa nell'albo consolare. La delega in materia di stato civile e' redatta in duplice originale: uno e' conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia e' trasmessa, con modalita' informatica, al Ministero dell'interno.
Testo vigente dal 13 maggio 2011
