Art. 31 — Adozione internazionale di minori

Competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero, quando gli adottanti non hanno residenza in Italia, e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza. Se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma. L'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni titolare della procedura allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184. Nello svolgimento di tali attivita', il capo dell'ufficio consolare puo' avvalersi del supporto di strutture locali adeguatamente qualificate. L'ufficio consolare, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38, comma 1, della citata legge n. 184 del 1983, cosi' come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, in ordine all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore.

Testo vigente dal 13 maggio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71~art31 · fonte del testo

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