[1]L'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e' sostituito dal seguente: "Art. 23
[2]1. I veterinari e i farmacisti riferiscono tempestivamente di eventuali effetti collaterali e di eventuali sospette diminuzioni di efficacia di cui all' articolo 26-bis, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), al Ministero della salute ed ai Centri regionali di farmacovigilanza, di cui al comma 1 del predetto articolo 26-bis. Le segnalazioni sono effettuate, conformemente al modello di scheda di segnalazione di cui all'allegato II:
- a)di norma, entro sei giorni lavorativi;
- b)entro tre giorni lavorativi, nei casi di gravi effetti collaterali negativi sull'animale e sull'uomo.".
Testo vigente dal 14 aprile 2003
