Art. 19 — Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard

Riparto ((delle)) risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 5-ter, le parole: «dell'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «degli anni 2021 e 2022»;
  • b)al comma 7:
  • 1)al quinto periodo, le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022», le parole: «per il medesimo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole: «al 1° gennaio 2020» sono aggiunte le seguenti: «per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022»;
  • 2)dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), e' adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), e' adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.».

Testo vigente dal 22 settembre 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 153/2023

    Altra decisione
    18 luglio 2023

    Ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo. ( Precedenti: S. 92/2023 – mass. 45601; S. 80/2023 – mass. 45481; S. 76/2023 – mass. 45480; S. 53/2023 – mass. 45393; O. 49/2023 – mass. 45364; O. 43/2023 – mass. 45346 ). (Nella specie è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale – promossa dalla Regione Liguria «per violazione del principio di leale collaborazione» , in relazione all’art. 27, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché in riferimento degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost. – dell’art. 19, comma 1, del d.l. n. 115 del 2022, come conv., che estende al 2022 il regime transitorio di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali in materia sanitaria previsto dall’art. 27, comma 7, quinto periodo, del d.lgs. n. 68 del 2011. La rinuncia è motivata dalla sopravvenuta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul riparto del fondo sanitario per il 2022).

    Art. 19 Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali · Art. 27 Federalismo fiscale enti territoriali · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2022 al 22 settembre 2022. 9 parole aggiunte.

aggiunto: Riparto delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115~art19 · fonte del testo

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