Art. 2 — Trattamento economico personale statale
Il pagamento degli stipendi e degli assegni spettanti al personale di ruolo statale in servizio presso le Stazioni sperimentali per l'industria continua ad essere effettuato direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le modalita' previste dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo vigente dal 27 marzo 2001
