Art. 74 — Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice
Nell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la parola: "telefoniche" e' sostituita dalle seguenti: "di comunicazione". Il punto 1, dell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese. Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico.". La rubrica del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "Servizi offerti" e i punti: "2.1, 2.2 e 2.5", del comma 2, dell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono sostituiti dai seguenti: " 1. Portata dei servizi offerti. 2. Tariffe generali. Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonche' sui costi relativi alle apparecchiature terminali. 5. Condizioni contrattuali generali. Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilita' dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.".
Testo vigente dal 31 maggio 2012
