Art. 6 — Meccanismo di consultazione e di trasparenza
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorita', quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 14, commi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.".
Testo vigente dal 31 maggio 2012
