Art. 27 — Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2". Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunte le seguenti: " f-bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;
- f-ter)per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.". Il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) del comma 1 puo' essere richiesta prima dell'inizio dell'attivita', ne' come condizione necessaria per la stessa.".
Testo vigente dal 31 maggio 2012
