Art. 17 — Procedura per l'analisi del mercato
Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita', effettua l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici.". Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato. Il comma 3, dell'articolo 19, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Quando l'Autorita' e' tenuta, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e degli articoli 45 e 67 del Codice, a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.". Il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. L'Autorita' effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 12:
- a)entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo puo' tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l' Autorita' ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; oppure
- b)entro due anni dall'adozione di una raccomandazione sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea.". Dopo il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "8-bis. Qualora l'Autorita' non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 8, il BEREC le fornisce, su richiesta, assistenza, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorita' notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 12.". Il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato.
Testo vigente dal 31 maggio 2012
