Art. 5 — Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie
L'importo della sanzione pecuniaria civile e' determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
- a)gravita' della violazione;
- b)reiterazione dell'illecito;
- c)arricchimento del soggetto responsabile;
- d)opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- e)personalita' dell'agente;
- f)condizioni economiche dell'agente.
Testo vigente dal 22 gennaio 2016
