Art. 4 — Norme di coordinamento e abrogazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' abrogato e l'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' sostituito dal seguente: «6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».
Testo vigente dal 29 maggio 2017
