Art. 3 — Disposizioni transitorie
Ai fini della anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 1, commi da 226 a 232, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui accordi non siano stati recepiti in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i seguenti requisiti:
- a)un'anzianita' contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI;
- b)un'eta' anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini. L'efficacia dell'inclusione degli accordi indicati al comma 1 e' in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 226, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante incremento del contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui al comma 228 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016 fino a totale copertura degli oneri conseguenti dal comma 1 per l'inclusione dei predetti accordi.
Testo vigente dal 29 maggio 2017
