Art. 5 — Proroghe di termini nel settore del gas naturale

All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024». (( All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre 2023";
  • b)al comma 4, le parole: "20 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "20 novembre 2023". Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 2-ter. All'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 10 gennaio 2024")) Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 2022 al 18 gennaio 2023. 6 parole tolte, 63 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) al comma 1, le parole tolto: «aggiunto: : "31 dicembre 2022tolto: »aggiunto: " sono sostituite dalle seguenti: tolto: «31 marzo 2023» aggiunto: "10 novembre 2023";

b) al comma 4, le parole tolto: «aggiunto: : "20 dicembre 2022tolto: »aggiunto: " sono sostituite dalle seguenti: tolto: «15 aprile 2023». aggiunto: "20 novembre 2023". Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 2-ter. All'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 10 gennaio 2024" Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-18;176~art5 · fonte del testo

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