Art. 10 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui all'articolo 2, l'ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 6 marzo 2006
