Art. 8 — Esclusione dell'assistenza
L'assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito e' superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che gli stessi non possano essere piu' oggetto di contestazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorita' richiedente e la Commissione europea dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.
Testo vigente dal 14 aprile 2003
