L'assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito e' superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che gli stessi non possano essere piu' oggetto di contestazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorita' richiedente e la Commissione europea dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.

Testo vigente dal 14 aprile 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13279/2025

    19 maggio 2025

    In tema di recupero del credito tributario di altro Stato dell'Unione europea, in base alla disciplina sulla mutua assistenza, prevista "ratione temporis" dall'art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003 in attuazione della direttiva 2001/44/CE, il decorso di più di un quinquennio tra la data di formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e quella della richiesta di recupero del credito non determina alcuna decadenza o prescrizione del credito stesso, né della sua riscossione, provocando unicamente il venir meno dell'obbligo dello Stato italiano di prestare l'assistenza richiesta.

    Art. 8

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 371 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69~art8 · fonte del testo

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