Art. 8 — Ufficiali del ruolo speciale
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2001 al 7 luglio 2017. 403 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Gli ufficiali del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso.
tolto: a) previo concorso per titoli ed esami riservato.
tolto: 1) per il 50 per cento ai marescialli aiutanti del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
tolto: 2) per il 40 per cento agli altri ispettori del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano almeno sette anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 35, comma 1. lett.
tolto: b) del medesimo decreto legislativo;
tolto: b) previo concorso per titoli ed esami riservato per il 10 per cento, ai militari del Corpo in servizio permanente in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto da cui all'articolo 5, comma 2. Il personale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 deve aver compiuto il 34o anno di eta' e non aver superato il 42o anno di eta' e aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza in un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo speciale ed iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attivita' addestrativa. Ai frequentatori del corso speciale e' estesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e 10. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Al concorso di cui al comma 1, non puo' partecipare il personale del ruolo ispettori in possesso di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69~art8 · fonte del testo
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