Art. 65 — Ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza
Per premiare gli atti di singolare coraggio compiuti in attivita' d'istituto svolte dalla Guardia di finanza, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonche' imprese e studi volti allo sviluppo e al progresso del Corpo ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro alla Guardia di finanza, sono istituite le seguenti ricompense.
- a)atti di valore
- 1)medaglia d'oro al valore della Guardia di finanza,
- 2)medaglia d'argento al valore della Guardia di finanza,
- 3)medaglia di bronzo al valore della Guardia di finanza;
- b)imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia
- 1)croce d'oro al merito della Guardia di finanza,
- 2)croce d'argento al merito della Guardia di finanza,
- 3)croce di bronzo ad merito della Guardia di finanza. Le ricompense di cui al comma 1, sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ((Ministro dell'economia e delle finanze)). I requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del ((Ministro dell'economia e delle finanze)), emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo vigente dal 7 luglio 2017
