Art. 66 — Norme che non si applicano alla Guardia di finanza
Non si applicano al Corpo della Guardia di finanza:
- a)gli articoli 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 45, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
- b)gli articoli 58 commi 1, 3 e 4, 59 comma 1, e 60 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Agli ufficiali della Guardia di finanza non si applica, altresi', ogni disposizione vigente incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.
Testo vigente dal 26 marzo 2001
