Art. 49 — Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri
((...)) il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Gli ufficiali che ricoprono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono considerati in soprannumero agli organici.
Testo vigente dal 17 dicembre 2004
