Art. 29-bis — Ufficiali in soprannumero agli organici
Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresi' collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di ((venticinque unita')) e, comunque, nel limite di spesa annuale di ((790.000 euro)), gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
Testo vigente dal 23 aprile 2023
