Art. 36 — Limiti di età per il collocamento in congedo
Per il Corpo della Guardia di finanza, in luogo della tabella I, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, come modificata dalla tabella D, allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e indicata all'articolo 7, della stessa legge, si applica la tabella 5 allegata al presente decreto.
Testo vigente dal 26 marzo 2001
