Art. 10 — Alimentazione dei ruoli
1 Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'ammissione:
- a)nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, ((per ciascun comparto,)) un undicesimo del predetto organico;
- b)nel ruolo tecnico logistico amministrativo non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020
