Dopo l'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 73-bis. - 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 e' effettuata a scopo non di lucro. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.".
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
