Il secondo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.".
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
