L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e' soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
- a)gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- b)i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione.".
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
