L'art. 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 84. - 1. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti interpreti e esecutori abbiano ceduto il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, salvo il diritto all'equa remunerazione di cui all'art. 18-bis, comma 5, della presente legge. 2. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione e distribuzione contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audivisiva o sequenza di immagini in movimento. 3. L'equa remunerazione di cui al comma 1 e' determinata secondo le norme del regolamento.".
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
