Art. 8 — Durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche
Il comma 2 dell'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: " 2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.".
Testo vigente dal 13 giugno 1997
