L'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 85. - 1. I diritti di cui al presente capo durano venti anni a partire dalla fine dell'anno solare in cui hanno avuto luogo l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione.".
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
