Art. 1 — Definizioni
Ai sensi del presente decreto si intende:
- a)per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- b)per universita', le universita' e gli istituti universitari statali e le universita' non statali legalmente riconosciute;
- c)per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- d)per corsi, i corsi di istruzione superiore e di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, attivati dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' i corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le universita';
- e)per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni.
Testo vigente dal 31 maggio 2012
