Art. 15 — Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti
I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalita' della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro. I collegi universitari legalmente riconosciuti, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, e, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'ammissione presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso, costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono di norma studenti universitari, dotati di comprovate capacita' e meriti curriculari, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- a)iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello;
- b)iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- c)iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario;
- d)iscritti a corsi di dottorato e master universitari;
- e)partecipanti a programmi di mobilita' e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale.
Testo vigente dal 31 maggio 2012
