[1]L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

[2]"Art 16 - 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonche' le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresi', la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.".

Testo vigente dal 14 aprile 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12841/2025

    13 maggio 2025

    Il diritto dell'autore di autorizzare la comunicazione al pubblico delle sue opere, mediante diffusione del segnale televisivo, ha come destinatari sia i detentori di apparecchi di ricezione che, individualmente o nella loro sfera privata, captano le trasmissioni, sia i titolari di luoghi privati, accessibili al pubblico, in cui sono installati detti apparecchi e ai quali può accedere un numero indeterminato, ma considerevole, di destinatari potenziali, i quali costituiscono un "pubblico" ai sensi dell'art. 3 della direttiva 29/2001/CE, dovendo considerarsi che il requisito del pagamento di uno specifico diritto d'ingresso al luogo in cui si effettua la comunicazione è previsto solo in relazione alla diversa ipotesi del diritto connesso degli organismi di radiodiffusione di autorizzare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, requisito che non è, invece, richiesto in relazione al diritto di autore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'obbligo di pagamento dei compensi per diritto d'autore da parte del titolare di un albergo in cui erano installati apparecchi televisivi fruibili dai suoi frequentatori, ritenendo che il prezzo della camera di albergo potesse ricomprendere anche il corrispettivo della comunicazione al pubblico dei contenuti dell'emissione televisiva ivi attuata mediante l'apparecchio televisivo a disposizione del cliente.).

    Art. 2 · Art. 16 Diritto d’autore · Art. 79 Diritto d’autore

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 69 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68~art2 · fonte del testo

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