[1]L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.".
Testo vigente dal 14 aprile 2003
