Art. 6 — Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al numero 1), le parole: «nonche' il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Universita'» sono soppresse;
- b)al numero 2), le parole: «nonche' della qualifica di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovra regionale per l'area tematica di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' della qualifica di centro di riferimento clinico-assistenziale di eccellenza a livello regionale e sovra regionale come bacino di utenza per l'area tematica di appartenenza».
Testo vigente dal 7 maggio 2026
