Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, l'istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve essere coerente e compatibile con la programmazione sanitaria della regione interessata e con la disciplina europea concernente gli organismi di ricerca; essa e' subordinata al riconoscimento dei requisiti di cui al comma 3 ed avviene con riferimento ad una o piu' aree tematiche, di cui all'allegato 1 del presente decreto, ed ai soli presidi nei quali la stessa attivita' e' svolta. Gli istituti politematici sono riconosciuti con riferimento a piu' aree tematiche biomediche integrate. Le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento possono costituirsi nella forma delle Fondazioni di cui all'articolo 2; le strutture private debbono costituirsi in una delle forme giuridiche disciplinate dal codice civile. Il riconoscimento del carattere scientifico e' soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti requisiti:

  • a)personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto privato;
  • b)titolarita' dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari;
  • c)economicita' ed efficienza dell'organizzazione, qualita' delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature adeguatezza della struttura organizzativa rispetto alle finalita' di ricerca ed equilibrio economico finanziario e patrimoniale, nonche' almeno il 35 per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanita' pubblica e/o privata. Ai fini del computo di tale percentuale non si calcola il personale dedicato all'assistenza sanitaria ((...)); 9
  • d)caratteri di eccellenza del livello dell'attivita' di ricovero e cura di alta specialita' direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attivita' di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una piu' alta qualita' dell'attivita' assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale della complessita' delle prestazioni erogate, delle caratteristiche strutturali, del volume e tipologia delle attivita' e del percorso assistenziale ((nonche' della qualifica di centro di riferimento clinico-assistenziale di eccellenza a livello regionale e sovra regionale come bacino di utenza per l'area tematica di appartenenza)); 9
  • e)caratteri di eccellenza della attivita' di ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata secondo sistemi bibliometrici internazionalmente riconosciuti; 9
  • f)dimostrata capacita' di operare in rete con gli Istituti di ricerca della stessa area di riferimento, di collaborare con altri enti pubblici e privati nonche' di comprovare il numero delle sperimentazioni cliniche multicentriche e il numero delle partecipazioni a bandi comunitari. 9
  • g)dimostrata capacita' di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti;
  • h)certificazione di qualita' dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto legislativo, e' individuato per ciascuna area tematica di cui all'allegato 1 del presente decreto nonche' per ogni macro area territoriale nazionale, il bacino minimo di utenza su base territoriale, che consenta un'adeguata attivita' di ricerca a garanzia dei percorsi innovativi di cura e l'accesso a nuovi farmaci e l'individuazione dei relativi centri di riferimento regionali o sovraregionali. 9 Il Ministero della salute, ai fini dell'esame delle istanze per il riconoscimento del carattere scientifico, verifica la compatibilita' dell'istanza con il fabbisogno nazionale di prestazioni di eccellenza che richiedono tecnologie avanzate e farmaci innovativi, nonche' con il fabbisogno nazionale di ricerca sanitaria, e verifica la sussistenza del bacino minimo di utenza per MDC, come definito al comma 3-bis, e delle caratteristiche epidemiologiche della popolazione insistente nell'area di riferimento. A tali fini, si tiene conto del numero delle sperimentazioni cliniche no profit annualmente condotte nelle relative aree tematiche, del numero dei pazienti arruolati, nonche' del numero dei pazienti affetti dalle patologie riconducibili alla medesima area. 9 In caso di richiesta di trasferimento di sede da parte di un IRCCS all'interno dello stesso territorio comunale, alle strutture diverse da quelle afferenti alla rete dell'emergenza-urgenza, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 9 Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3, all'allegato 3 sono individuati gli indicatori e le soglie di valutazione elevate, anche per le sedi secondarie degli IRCCS al fine di garantire che le stesse, essendo dotate di capacita' operative di alto livello, contribuiscano ai risultati dell'attivita' di ricerca della sede principale dell'IRCCS. 9 Ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, puo' essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli stessi IRCCS, nel rispetto della programmazione delle attivita' e dei volumi degli stessi Istituti. 9 Le regioni in cui insistono diverse sedi di un medesimo IRCCS adottano specifici accordi per definire un piano di sviluppo valido per le diverse sedi dell'Istituto anche con riferimento ad un sistema di accreditamento e di convenzionamento uniforme, disciplinando l'implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti, i piani assunzionali e disciplinando la copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari, anche relative all'attivita' di ricerca. 9
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale, con la sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 207

1

La Corte costituzionale, con la sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 13/7/2005, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo limitatamente alle parole "In caso di riconoscimento di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facolta' di medicina e chirurgia e per le quali l'Universita' contribuisce in misura pari ad almeno un terzo del patrimonio indisponibile della costituenda Fondazione, il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2, e' composto da due componenti designati dal Ministro della salute, due dal Presidente della Regione, due dal Rettore dell'Universita' e uno dal Comune in cui insiste la sede prevalente di attivita' clinica e di ricerca, se trattasi di Comune con piu' di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti rappresentativi degli interessi originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il numero dei consiglieri e' elevabile fino a nove per consentire l'elezione di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti partecipanti".

D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200

9

Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e valgono anche per le istanze non ancora definite a quella data. Le medesime disposizioni si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti gia' riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 22 maggio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 270/2005

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 2005

    Tenuto conto del carattere ingiustificatamente dettagliato e quindi invasivo dell’autonomia delle Fondazioni, nonché della indebita ingerenza ministeriale nella gestione e controllo di enti non più statali (v. massima Q), va dichiarata, in via consequenziale (art. 27, legge n. 87 del 1953), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente al terzo e al quarto periodo.

    Art. 42 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione · Art. 1 Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 3 Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 4 Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2022 al 22 maggio 2026. 29 parole tolte, 51 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: 1.Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, l'istituzione di nuovi Istituti di ricovero … svolta. Gli istituti politematici sono riconosciuti con riferimento a piu' aree tematiche biomediche integrateaggiunto: . Le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento possono costituirsi nella forma delle Fondazioni …

… fini del computo di tale percentuale non si calcola il personale dedicato all'assistenza sanitaria tolto: nonche' il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Universita'aggiunto: ...;

… delle attivita' e del percorso assistenziale nonche' della qualifica di centro di riferimento clinico-assistenziale aggiunto: di eccellenza a livello regionale tolto: o sovraregionale aggiunto: e sovra regionale come bacino di utenza per l'area tematica di appartenenza;

aggiunto: f) dimostrata capacita' di operare in rete con gli Istituti di ricerca della stessa area di riferimento, di collaborare con altri enti pubblici e privati nonche' di comprovare il numero delle sperimentazioni cliniche multicentriche e il numero delle partecipazioni a bandi comunitari.

h) certificazione di qualita' dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute. tolto: 3-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, ai fini del riconoscimento … l'accesso a nuovi farmaci e l'individuazione dei relativi centri di riferimento regionali o sovraregionali. tolto: 3-ter. Il Ministero della salute, ai fini dell'esame delle istanze per il riconoscimento del … pazienti arruolati, nonche' del numero dei pazienti affetti dalle patologie riconducibili alla medesima area. tolto: 3-quater. In caso di richiesta di trasferimento di sede da parte di un IRCCS … di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. tolto: 3-quinquies. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3, … operative di alto livello, contribuiscano ai risultati dell'attivita' di ricerca della sede principale dell'IRCCS. tolto: 3-sexies. Ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS, in sede di riparto del fabbisogno … stessi IRCCS, nel rispetto della programmazione delle attivita' e dei volumi degli stessi Istitutitolto: . 3-septies. Le regioni in cui insistono diverse sedi di un medesimo IRCCS adottano specifici …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-10-16;288~art13 · fonte del testo

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