Art. 2 — Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado ((certificati,)) ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 AGOSTO 2019, N. 96)).
Testo vigente dal 12 settembre 2019
