Art. 1 — Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.»
Testo vigente dal 8 giugno 2023
