Art. 2 — Disposizioni per il gruppo linguistico ladino
Le disposizioni di cui all'articolo 1 non trovano applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facolta' di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.
Testo vigente dal 8 giugno 2023
