Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, e' sostituito dal seguente: "Al fine di favorire il pieno possesso delle lingue italiana, tedesca e ladina vengono istituiti, d'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella stessa provincia.". Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto il seguente: "La partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia o all'estero, di perfezionamento nella conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina, previsti dal quarto comma, e' valida per la concessione del congedo straordinario o dei permessi retribuiti previsti dai contratti di lavoro analoghi nel limite massimo di ventisei giorni all'anno, secondo le modalita' da definirsi nella contrattazione.".
Testo vigente dal 20 ottobre 1997
