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Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 2018 al 18 ottobre 2024. 478 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizi essenziali che non adotta le misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate per la gestione del rischio per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro. La sanzione e' ridotta di un terzo se lo stesso fatto e' commesso da un fornitore di servizio digitale, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizi essenziali che non adotta le misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro. La sanzione e' ridotta di un terzo se lo stesso fatto e' commesso da un fornitore di servizio digitale, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizio essenziale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuita' dei servizi essenziali forniti, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizio essenziale che non ottempera agli obblighi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizio essenziale che non osserva le istruzioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizio digitale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio fornito, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizi essenziali dipendente da terze parti che fornisce servizi digitali per la fornitura di un servizio che e' indispensabile per il mantenimento di attivita' economiche e sociali fondamentali, che ometta la notifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizi digitali che non osserva gli obblighi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro. Si ha reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo nei casi regolati dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre del 1981, n. 689. La reiterazione determina l'aumento fino al triplo della sanzione prevista.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;65~art21 · fonte del testo

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