Art. 10 — Gruppo di cooperazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138.
Abrogato dal 18 ottobre 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138.
Abrogato dal 18 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 2018
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2021 al 18 ottobre 2024. 424 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il punto di contatto unico partecipa alle attivita' del gruppo di cooperazione composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e, in particolare, contribuisce a:
tolto: a) condividere buone pratiche sullo scambio di informazioni relative alla notifica di incidenti di cui all'articolo 12 e all'articolo 14;
tolto: b) scambiare migliori pratiche con gli Stati membri e, in collaborazione con l'ENISA, fornire supporto per la creazione di capacita' in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
tolto: c) discutere le capacita' e lo stato di preparazione degli Stati membri e valutare, su base volontaria, le strategie nazionali in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e l'efficacia dei CSIRT e individuare le migliori pratiche;
tolto: d) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di sensibilizzazione e formazione;
tolto: e) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di ricerca e sviluppo riguardo alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
tolto: f) scambiare, ove opportuno, esperienze in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi con le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell'Unione europea;
tolto: g) discutere le norme e le specifiche di cui all'articolo 17 con i rappresentanti delle pertinenti organizzazioni di normazione europee;
tolto: h) fornire informazioni in relazione ai rischi e agli incidenti;
tolto: i) esaminare, su base annuale, le relazioni sintetiche di cui al comma 4;
tolto: l) discutere il lavoro svolto riguardo a esercitazioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, programmi di istruzione e formazione, comprese le attivita' svolte dall'ENISA;
tolto: m) con l'assistenza dell'ENISA, scambiare migliori pratiche connesse all'identificazione degli operatori di servizi essenziali da parte degli Stati membri, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere riguardo a rischi e incidenti;
tolto: n) discutere modalita' per la comunicazione di notifiche di incidenti di cui agli articoli 12 e 14. Le autorita' competenti NIS, attraverso il punto di contatto unico, assicurano la partecipazione al gruppo di cooperazione al fine di elaborare ed adottare orientamenti sulle circostanze in cui gli operatori di servizi essenziali sono tenuti a notificare gli incidenti, compresi i parametri di cui all'articolo 12, comma 8. Il punto di contatto unico, ove necessario, chiede alle autorita' competenti NIS interessate, nonche' al CSIRT, la partecipazione al gruppo di cooperazione. Entro il 9 agosto 2018 e in seguito ogni anno, il punto di contatto unico trasmette una relazione sintetica al gruppo di cooperazione in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati e alle azioni intraprese ai sensi degli articoli 12 e 14.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;65~art10 · fonte del testo
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