Art. 14 — Riservatezza delle informazioni
(( Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato puo' essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa, qualora possa dimostrare che la divulgazione dell'identita' chimica della sostanza, sull'etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza, compromette il carattere riservato della sua proprieta' intellettuale. Tale possibilita' e' ammessa nei casi in cui la sostanza e' classificata come:
- a)irritante, ad eccezione di quelle cui e' stata attribuita la frase di rischio R41, o irritante in combinazione con una o piu' delle altre proprieta' di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4;
- b)nociva, o nociva in combinazione con una o piu' proprieta' di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola, effetti acuti letali. )) Questa facolta' e' comunque esclusa nel caso in cui la sostanza in questione sia soggetta ad un limite di esposizione comunitario. Il responsabile dell'immissione sul mercato che intenda avvalersi dell' autorizzazione di cui al comma 1, presenta apposita domanda al Ministero della salute, redatta in conformita' a quanto disposto nell'Allegato V. Il Ministero della salute puo' chiedere ulteriori informazioni al responsabile dell'immissione sul mercato qualora lo ritenga necessario ai fini di una corretta valutazione della richiesta. Il Ministero della salute notifica la sua decisione al richiedente, il quale, in caso di accoglimento della domanda, trasmette copia dell'autorizzazione a ciascuno degli Stati membri nei quali intende immettere il prodotto sul mercato. Le informazioni considerate riservate, portate a conoscenza del Ministero della salute, sono trattate a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
Testo vigente dal 20 novembre 2004
