Art. 7 — Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione ((...)), tiene un elenco delle scuole all'estero che, avuto riguardo alle specificita' locali, presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione ((...)), puo' riconoscere o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali e ne definisce l'ordinamento. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione ((...)), puo' riconoscere scuole a ordinamento misto. Tali scuole, integrate nei sistemi scolastici locali, assicurano agli alunni il conseguimento della certificazione della conoscenza dell'italiano come seconda lingua rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione ((...)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2021
